ESCLUSIONE
In campo assicurativo si usa il termine esclusione per indicare una clausola del contratto tra cliente e compagnia assicuratrice, volta a stabilire in maniera precisa, dettagliata e inequivocabile tutti i casi in cui la garanzia non è operante.
Al verificarsi di un evento compreso nell’elenco delle esclusioni la compagnia può cioè riservarsi il diritto di non procedere alla liquidazione della somma normalmente concordata in base all’oggetto del contratto. Ogni contratto assicurativo, indipendentemente dal ramo di appartenenza, prevede delle esclusioni, ed è particolarmente importante che l’assicurato ne prenda visione, le comprenda e le accetti prima della sottoscrizione.
Un esempio di clausola di esclusione per una polizza sulla vita è il suicidio dell’assicurato prima che siano trascorsi almeno due anni dalla firma del contratto. In una polizza infortuni possono essere escluse dalla garanzia tutte le situazioni che rimandano alla colpa grave dell’assicurato, i rischi non contemplati dal contratto e tali da far venire meno il concetto di fortuità dell’evento dannoso.