Mifid 2: una maggiore personalizzazione del servizio, più informazioni sui costi e sulla costruzione dei prodotti, soprattutto quelli più complicati, anche grazie all’introduzione di nuovi prospetti informativi e commissioni di remunerazione per l’intermediario più difficili da giustificare e applicare senza un rendimento adeguato per il risparmiatore.
Sono questi i principali vantaggi in termini di trasparenza che la direttiva ESMA Mifid 2 porterà sul mercato italiano a partire dal 3 gennaio 2018. Questa rappresenta il proseguimento della Mifid I ed è in via di recepimento dalle autorità di vigilanza nazionali di Regno Unito, Germania, Francia, Lussemburgo, Svizzera e Italia.
I benefici dalla direttiva MIFID 2 per chi investe
Abolizione degli inducements
Si apre la strada per un nuovo sistema di remunerazione fondato su parcella/compenso direttamente pagati dal cliente investitore all’intermediario, con l’abolizione di onorari o commissioni aggiuntive per la consulenza e la gestione. Il consulente indipendente, quindi, deve essere pagato esclusivamente dal cliente e non può ricevere remunerazioni dalle case prodotto o da terzi. Proprio l’assenza di un rapporto economico con gli emittenti e con le case prodotto, secondo la direttiva ESMA Mifid 2, è a garanzia dell’assenza di conflitti di interessi e di effettiva autonomia ed indipendenza.
Maggiore informazione da fornire ai clienti per i prodotti complessi
Gli intermediari finanziari devono migliorare l’informazione data al cliente investitore. Questo è un punto cardine delle disposizioni della Mifid II. La richiesta è che siano rispettate alcune condizioni: la gamma di strumenti finanziari offerti deve essere sufficientemente diversificata per tipologia (azioni, obbligazioni, fondi comuni e Sicav, gestioni patrimoniali e così via) ed emittenti, i prodotti finanziari devono garantire la soddisfazione dei diversi obiettivi di investimento e risparmio del cliente. Un’informazione attenta e puntuale da parte dell’emittente deve aiutare il cliente investitore a valutare attentamente e comprendere cosa sta acquistando e ad evitare prodotti che non sono adatti al suo profilo di rischio.
Deve essere chiaro se l’intermediario fornisce una consulenza finanziaria di tipo “indipendente” e “non indipendente”
L’intermediario (Banca, Sim e così via) deve spiegare al cliente in maniera chiara e trasparente il livello e la tipologia di consulenza, il grado di autonomia e indipendenza che riesce a garantire e rendere trasparente il compenso che il cliente investitore deve pagare, distinguendo in maniera chiara tra costo della consulenza e commissioni sui prodotti. Gli intermediari, i network di promotori finanziari e broker e le banche, possono scegliere se fare consulenza su base indipendente, dipendente o ibrida, ovvero mista tra le due, mentre i consulenti finanziari individuali, che non dipendono quindi da nessun network o intermediario, devono scegliere se lavorare in un regime di dipendenza o di indipendenza e comunicarlo esplicitamente al cliente.
Rafforzamento della compliance
Ogni intermediario che propone prodotti finanziari deve garantire che siano adeguati al cliente investitore a cui vengono proposti. Per questo la Mifid II stabilisce che per definire l’adeguatezza di un prodotto, prima di tutto, l’intermediario deve comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari offerti o raccomandati. Inoltre, l’intermediario deve istituire specifiche procedure per identificare la categoria di clienti alla quale fornire i prodotti e i servizi, assicurandosi che rispondano alle esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali perseguendo come obiettivo l’interesse del cliente investitore.
3 direttive anche per i settori mutui e assicurazioni
La direttiva Mifid 2, che pone al centro la consulenza sui prodotti finanziari e l’interesse del cliente da cui deriva poi il tema dell’adeguatezza dei prodotti proposti ai risparmiatori, ha aperto la strada alla trasparenza anche nel settore dei mutui immobiliari e nel mercato assicurativo. Hanno l’obiettivo di tutelare i consumatori anche la direttiva europea Mortgage Credit 2014/17 che riguarda i mutui immobiliari a tutela dei consumatori, già recepita in Italia, e la Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa (IDD) in tema distribuzione assicurativa, ancora in discussione.
Queste ultime hanno diversi punti in comune con la direttiva Mifid 2. La direttiva sui mutui ha disciplinato un servizio di consulenza che ha l’obiettivo di garantire un finanziamento immobiliare adeguato alle esigenze del cliente, prendendo in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.
Quando l’intermediario è assicurativo e associa all’attività di commercializzazione di una polizza a quella di consulenza, la richiesta della direttiva IDD introduce l’obbligo di collocare il prodotto solo se rispetta le esigenze assicurative del cliente. Anche in questo caso, sulla falsariga dalla Mifid 2, la remunerazione degli intermediari sarà fatta per perseguire l’interesse dell’assicurato.
La direttiva IDD deve ancora essere discussa e recepita dal Parlamento italiano. Perché diventi operativa serve poi un passaggio finale all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che fissa i criteri operativi in Italia per il recepimento atteso entro febbraio del 2018, un mese dopo l’entrata in vigore della Mifid 2 a livello nazionale.